Il Regolamento del Senato

Capo XV

Della procedura di esame dei bilanci e del controllo finanziario, economico, ed amministrativo

Articolo 125-bis (1)

1. Il documento di programmazione economico-finanziaria è deferito alla 5a Commissione permanente, per l'esame, ed alle altre Commissioni permanenti per il parere. Il documento è altresì deferito alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, per eventuali osservazioni. I pareri e le osservazioni sono espressi entro i termini stabiliti dal Presidente.

2. La 5a Commissione permanente riferisce con apposita relazione all'Assemblea entro venti giorni dal deferimento, salvi i più brevi termini stabiliti dal Presidente. E' sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

3. Prima che abbia inizio l'esame del documento, la 5a Commissione permanente può essere autorizzata dal Presidente del Senato a procedere, anche congiuntamente con la corrispondente Commissione permanente della Camera dei deputati, all'acquisizione di elementi informativi in ordine ai criteri di impostazione del documento stesso. A tal fine sottopone al Presidente del Senato il programma delle audizioni.

4. La discussione del documento in Assemblea è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a norma dell'articolo 55, comma 5. Essa deve comunque concludersi entro trenta giorni dal deferimento con la votazione di una proposta di risoluzione; a fronte di più proposte, si vota per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun Senatore può proporre emendamenti.

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 31 luglio 1985 e modificato il 30 novembre 1988 ed il 6 febbraio 2003.

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